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venerdì 26 ottobre 2012

STRANIERI:DOMANDA REGOLARIZZAZIONE,ASSISTENZA SANITARIA,CODICE FISCALE



Emanata la Circolare Ministero Interno 26.10.2012.
I lavoratori per i quali è stata presentata la domanda sono assimilabili a quelli che hanno già un permesso di soggiorno e vanno iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.In tal modo, come lavoratori, in caso di malattia potranno avere il certificato e la conseguente indennità pagata dall’Inps.Finchè non termina la procedura di regolarizzazione, il lavoratore straniero non può essere espulso.
Dal momento che generalmente i lavoratori stranieri coinvolti nella regolarizzazione non hanno ancora un codice fiscale e lo otterranno solo quando verranno convocati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, il ministero ritiene che vadano assistiti come "stranieri temporaneamente presenti", mentre per il rilascio della tessera sanitaria dovranno aspettare il codice fiscale.
I pochi che invece hanno già un codice fiscale, ad esempio perché in passato erano stati "regolari" in Italia o erano titolari di un permesso che non consentiva di lavorare potranno iscriversi direttamente al servizio sanitario nazionale.

GUSSTAVO LIMA & NEYMAR


lunedì 8 ottobre 2012

SANATORIA-DOCUMENTI PRESENZA-ULTIMO AGGIORNAMENTO MINISTERIALE

Dalle FAQ ministeriali aggiornate:

43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
44.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?
Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011

45.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).

46.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?
Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi).

47.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).

48.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana?
Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.

49.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer?
Si, tale documentazione è da considerarsi valida in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse

martedì 2 ottobre 2012

BRASILE: LA FILA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

In Brasile sono attualmente presenti circa 300.000 elettori italiani lì residenti ma soprattutto, è stato stimato in recenti studi, trentuno milioni di brasiliani di origine italiana.Tra di essi tanti lavoratori.Molti di questi da anni sono in attesa di ottenere la cittadinanza italiana.E' ormai una vera e propria fila di durata pluriennale, un accumulo di processi per il riconoscimento “ius sanguinis” della cittadinanza italiana. Non è solo un problema personale loro. E' anche e soprattutto un limite che stiamo ponendo alla nostra economia, alle nostre possibilità di crescita e sviluppo, di uscita dalla crisi.Deriverebbero infatti al nostro Paese grandi vantaggi dal consolidamento di una rilevante presenza di cittadini italiani in Brasile, dove vive il maggiore contingente al mondo di nostri "oriundi".Vantaggi non solo per l’immagine dell’Italia (relativamente all’efficienza dei servizi consolari), ma anche per le sue relazioni politiche, culturali, economiche e sociali. E tutti ormai sappiamo del ruolo trainante che il Brasile (assieme a Russia, India e Cina) sta assumendo nell'economia mondiale.E' interesse di tutti, soprattutto dei lavoratori residenti in Italia, che questa questione si risolva al più presto e che anche le nostre aziende non chiudano, riprendano ad esportare in quel mercato, smettano di licenziare e riprendano ad assumere.Ci appelliamo pertanto al Ministero degli Esteri affinchè si acceleri in tale direzione.