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martedì 11 dicembre 2012

STRANIERI CHE SIANO PROFESSIONISTI QUALIFICATI: COME OTTENERE LA “CARTA BLU”?

Stiamo parlando di lavoratori altamente qualificati che vogliono venire in Italia, sia di professioni regolamentate che non regolamentate.
Forse non tutti sanno che l'Italia ha aperto un canale privilegiato per l’arrivo di lavoratori stranieri “altamente qualificati”. Infatti possono entrare INDIPENDENTEMENTE DAI DECRETI FLUSSI in ogni momento dell’anno in base alle richieste delle aziende.
Formalmente, a tal fine, diventano titolari di una “CARTA BLU UE”, il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite dal lavoratore straniero all’estero.
Cosa si intende per lavoratore "altamente qualificato"?
Uno che deve aver completato in patria un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e aver conseguito una qualifica professionale che rientri nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle Professioni.
Per un elenco completo, clicca qui sotto e vai al sito ISTAT, guardando ai punti 1, 2 e 3:
http://cp2011.istat.it/
Per accedere a professioni regolamentate deve , in aggiunta, avere gli altri requisiti previsti dalla legge italiana,a seconda della professione di cui trattasi.
Il Ministero dell'Interno ha di recente dato una precisa indicazione relativamente alle due procedure previste.
Clicca qui sotto per leggere la Circolare:
http://tinyurl.com/cu9gqze

Per le professioni REGOLAMENTATE in Italia il riconoscimento andrà chiesto alle autorità indicate dagli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, che avranno trenta giorni per rispondere. In via esemplificativa: il Ministero della Salute, per le professioni sanitarie; il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività che riguardano il settore sportivo
Per comparare e riconoscere qualifiche professionali esistenti all’estero e NON REGOLAMENTATE in Italia, il lavoratore o l’azienda che lo vuole far arrivare dovranno presentare una domanda al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, utilizzando un modulo allegato alla circolare.
(insieme alla domanda bisognerà presentare le copie autentiche del titolo di studio estero, anche tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore e del piano di studi compiuti con esami superati e relativa votazione)
Clicca qui sotto e vai in fondo alla pagina che si aprirà per scaricare il modello di domanda:
http://tinyurl.com/cox5h8r

sabato 1 dicembre 2012

MINORI STRANIERI SENTENZA DEL TAR LIGURIA

Il  TAR Liguria con sentenza n. 1441 del 15.11.2012 ha stabilito che è illegittimo il diniego del permesso di soggiorno solo perchè sia mancante il parere del  Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro. In particolare il caso riguarda un minore del Bangladesh arrivato a Roma e poi trasferitosi in Liguria.
Il Tar Liguria, con decisione 01441/2012 del 15/11/2012 ha accolto il ricorso: “atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico; rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo all’amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento; considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti; ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto impugnato”.
In buona sostanza, l'interessato non può essere danneggiato dal fatto che vi sia stato un ritardo dell'attivazione del procedimento da parte della Pubblica Amministrazione competente (in questo caso, il MINISTERO DEL LAVORO).

P.S.:
si rammenta che l’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012, ha previsto che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano». Ed Il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo in regime di proroga, rientra tra tali enti, dunque le funzioni da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

giovedì 29 novembre 2012

STRANIERI: MINI DECRETO FLUSSI, CLICK DAY IL 7 DICEMBRE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2012. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione; Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 172 del 25 luglio 2012, recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro non stagionale di 98.080 lavoratori non comunitari, che si aggiunge alla quota di 6.000 lavoratori non comunitari gia' prevista, in via di anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010, per una quota complessiva autorizzata per l'anno 2010 pari a 104.080 unita';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede tra l'altro, all'art. 2, come anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale, una quota di 4.000 cittadini non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione;
Tenuto conto delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa la previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine italiana;
Considerata inoltre l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che la disposizione transitoria prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 2012 sopra citato, prevede la facolta' per i datori di lavoro che occupano irregolarmente lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione;
Rilevato che permane comunque l'esigenza di prevedere - quale ulteriore anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso in Italia, per l'anno 2012, di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale - specifiche quote destinate, rispettivamente, all'ingresso di lavoratori autonomi, di lavoratori di origine italiana, nonche' di prevedere quote destinate alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Considerato che - avuto riguardo all'attuale congiuntura economica in Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di occupazione - e' opportuno prevedere gli ingressi di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale in misura ridotta, fatte salve eventuali successive esigenze, rispetto alla corrispondente quota complessivamente autorizzata con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e 30 novembre 2010;

Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l'anno 2012, risultante dalle corrispondenti quote di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzate, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, detratta la quota di 4.000 unita' gia' disposta, per l'ingresso di lavoratori formati all'estero, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2012;


Decreta:
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 13.850 unita'.

Art. 2

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie di societa' non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati.

Art. 3
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unita', lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.


Art. 4
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.


2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 5
Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute.

Art. 6
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, tali quote, ferma restando la quota complessiva prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. Roma, 16 ottobre 2012

Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 9, foglio n. 239

giovedì 22 novembre 2012

ITALIANI ALL'ESTERO, LEGGE DI STABILITA': GOVERNO BATTUTO

                                   (nella foto, l'On. Fabio Porta del Partito Democratico)

Finalmente un segnale positivo giunge, dopo tanto tempo, dal Parlamento italiano, sull'annosa questione degli italiani all'estero di cui noi, come AGL, ci eravamo interessati, da ultimo, non molto tempo fa (clicca sul seguente link:
http://agl-brasile.blogspot.it/2012/10/brasile-la-fila-della-cittadinanza.html )
Il governo infatti, è stato battuto su un ordine del giorno del Pd alla legge di Stabilità, sugli italiani all'estero. Il testo approvato di Fabio Porta ( http://www.fabioporta.com/it/ ), impegna l'esecutivo "a promuovere la cultura e la lingua italiana nel mondo, a consentire la copertura degli interventi di solidarietà per i nostri connazionali, soprattutto anziani, in condizioni di bisogno che vivono in aree attraversate da difficoltà di ordine economico e sociale e di ripristinare le voci relative alle operazioni elettorali riguardanti i Comites (Comitato degli italiani residenti all'estero) e il Cgie (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) inspiegabilmente soppresse nonostante la legge di rinvio preveda il rinnovo entro il 2014". Il governo aveva chiesto una riformulazione che non è stata accolta dal presentatore.
Come AGL continueremo a seguire la questione, a sollecitare questo e i futuri governi sull'argomento, a collaborare con tutti i soggetti che hanno a cuore questo argomento.

mercoledì 21 novembre 2012

TAR : DOMANDA RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO IN RITARDO? CONCEDIBILE SE......

Questura di Asti. Un albanese chiede rinnovo permesso soggiorno con 2 anni e 7 mesi di ritardo.La Questura rifiuta e lo straniero fa ricorso al TAR Piemonte.Il TAR gli dà ragione e sentenzia che il permesso va comunque rinnovato in quanto la tardivita' della richiesta non puo' costituire sufficiente motivazione di diniego.L'immigrato, lavoratore subordinato, non aveva giustificato il ritardo.I giudici, pero', dopo avere fatto presente che non esistono termini perentori, hanno sottolineato che lo straniero di cui trattasi e' ben inserito dal punto di vista sociale e lavorativo sul territorio nazionale e ha manifestato in maniera inequivocabile la volonta' di soggiornare sostenendosi con i proventi derivanti da attivita' lecitamente svolte.

venerdì 26 ottobre 2012

STRANIERI:DOMANDA REGOLARIZZAZIONE,ASSISTENZA SANITARIA,CODICE FISCALE



Emanata la Circolare Ministero Interno 26.10.2012.
I lavoratori per i quali è stata presentata la domanda sono assimilabili a quelli che hanno già un permesso di soggiorno e vanno iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.In tal modo, come lavoratori, in caso di malattia potranno avere il certificato e la conseguente indennità pagata dall’Inps.Finchè non termina la procedura di regolarizzazione, il lavoratore straniero non può essere espulso.
Dal momento che generalmente i lavoratori stranieri coinvolti nella regolarizzazione non hanno ancora un codice fiscale e lo otterranno solo quando verranno convocati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, il ministero ritiene che vadano assistiti come "stranieri temporaneamente presenti", mentre per il rilascio della tessera sanitaria dovranno aspettare il codice fiscale.
I pochi che invece hanno già un codice fiscale, ad esempio perché in passato erano stati "regolari" in Italia o erano titolari di un permesso che non consentiva di lavorare potranno iscriversi direttamente al servizio sanitario nazionale.

GUSSTAVO LIMA & NEYMAR


lunedì 8 ottobre 2012

SANATORIA-DOCUMENTI PRESENZA-ULTIMO AGGIORNAMENTO MINISTERIALE

Dalle FAQ ministeriali aggiornate:

43.- Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia , provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore. Si, la documentazione elencata in domanda, nonché ogni altra documentazione proveniente da organismo pubblico, può essere accolta purchè la data riportata sul documento sia al 31.12.2011 o antecedente a tale data.
44.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 il passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese UE, apposto nella stessa data o antecedentemente ad essa?
Il passaporto recante il timbro di ingresso nell’area Schengen, apposto dall’autorità di frontiera di uno dei Paesi aderenti a tale accordo, può essere considerato prova valida solo se integrato da documentazione proveniente anche da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico in una più ampia accezione, ma comunque attestante la presenza sul territorio nazionale in una data successiva a quella di ingresso in area Schengen e comunque non successiva al 31.12.2011

45.- Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari straniere con sede in Italia?
Possono ricomprendersi tra le prove documentali valide gli atti provenienti da Ambasciate o Consolati del Paese di origine del lavoratore rilasciati in Italia entro il 31.12.2011 (es. passaporti, ricevuta di richiesta di rilascio/ rinnovo del passaporto, certificazione di vario genere).

46.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione proveniente da Enti esercenti pubblici servizi?
Possono essere considerate prove documentali valide la documentazione rilasciata al cittadino straniero, entro il 31.12.2011, da Enti quali ad esempio: Aziende municipalizzate di gestione del trasporto pubblico locale (es. tessere di abbonamento nominative, sanzioni etc); Aziende di erogazione di servizi pubblici quali elettricità, gas, telefonia fissa e/o mobile etc (es. contratti nominativi stipulati dallo straniero con le aziende di erogazione dei suddetti servizi).

47.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A.?
Può essere considerata valida la documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. purché dalla stessa possa essere individuata in modo certo l’identità del soggetto interessato e tale documentazione sia stata rilasciata entro il 31.12.2011 (es.apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio postepay etc.).

48.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 un biglietto aereo nominativo di compagnia aerea anche non italiana?
Si, ma solo se sul passaporto del cittadino straniero sia stato apposto il timbro di ingresso della polizia di frontiera di un Paese firmatario dell’accordo di Schengen.

49.-Può essere considerata documentazione idonea ai fini della dimostrazione della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31.12.2011 una ricevuta nominativa di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer?
Si, tale documentazione è da considerarsi valida in quanto si tratta di operazioni registrate e soggette a controllo pubblico, purché eseguite attraverso istituti bancari, Poste italiane o primari operatori del settore accreditati e iscritti in albi o elenchi ufficiali tenuti dalla Banca d’Italia o dalle banche centrali europee o sottoposti alla vigilanza delle stesse

martedì 2 ottobre 2012

BRASILE: LA FILA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

In Brasile sono attualmente presenti circa 300.000 elettori italiani lì residenti ma soprattutto, è stato stimato in recenti studi, trentuno milioni di brasiliani di origine italiana.Tra di essi tanti lavoratori.Molti di questi da anni sono in attesa di ottenere la cittadinanza italiana.E' ormai una vera e propria fila di durata pluriennale, un accumulo di processi per il riconoscimento “ius sanguinis” della cittadinanza italiana. Non è solo un problema personale loro. E' anche e soprattutto un limite che stiamo ponendo alla nostra economia, alle nostre possibilità di crescita e sviluppo, di uscita dalla crisi.Deriverebbero infatti al nostro Paese grandi vantaggi dal consolidamento di una rilevante presenza di cittadini italiani in Brasile, dove vive il maggiore contingente al mondo di nostri "oriundi".Vantaggi non solo per l’immagine dell’Italia (relativamente all’efficienza dei servizi consolari), ma anche per le sue relazioni politiche, culturali, economiche e sociali. E tutti ormai sappiamo del ruolo trainante che il Brasile (assieme a Russia, India e Cina) sta assumendo nell'economia mondiale.E' interesse di tutti, soprattutto dei lavoratori residenti in Italia, che questa questione si risolva al più presto e che anche le nostre aziende non chiudano, riprendano ad esportare in quel mercato, smettano di licenziare e riprendano ad assumere.Ci appelliamo pertanto al Ministero degli Esteri affinchè si acceleri in tale direzione.

giovedì 16 agosto 2012

OBAMA REGOLARIZZA IN USA I GIOVANI LATINOAMERICANI A "COSTO ZERO" PER LO STATO FEDERALE. IN ITALIA? SANATORIA "A COSTO LORO" (CIOE' DEI LAVORATORI DELLA P.A. CHE VERRANNO UTILIZZATI)


L'aveva propugnato. Gli avevano messo i bastoni fra le ruote ma, alla fine, ci sta riuscendo.
http://www.diariodelweb.it/Articolo/Mondo/?d=20120814&id=259072
Qualcosa dovremmo imparare dagli USA. Ad esempio che è assurdo affidare alla Polizia il rilascio dei permessi di soggiorno e alle Direzioni Territoriali del Lavoro l'esame delle condizioni economiche del richiedente, costringendo tanti agenti e funzionari a un lavoro alla scrivania e trascurando compiti, sulla strada, di mantenimento dell'ordine pubblico e di ispezioni sul lavoro.Un'Agenzia Civile, ecco una idea semplice semplice da considerare con attenzione. E poi, soffermandosi sulla chiara destinazione dei soldi che ogni interessato verserà allo Stato Federale per la copertura dei costi amministrativi, in modo che questa operazione non costi un dollaro all'Erario, il pensiero corre, passando all'Italia, sulle motivazioni che hanno portato alla recente sanatoria stranieri e alla destinazione di quei soldi. E' indicativo il fatto che finora non sia stato definito dal Governo italiano se i lavoratori della Polizia, a fronte dell'ulteriore carico di lavoro che gli cadrà addosso, vedranno riconosciuti economicamente questi sforzi. Rischiamo quindi di inventare in Italia un "costo zero" di seconda generazione , che potremmo denominare "costo loro" (cioè dei lavoratori). Viene il fondato dubbio che questa che in Italia si sta per preparare sia una gigantesca operazione di cassa a danno di quei poveri cristi che per colpa non loro sono inafferrabili al Fisco, a vantaggio delle necessità impellenti di una Maggioranza che ancora non ha capito che la via per uscire dalla crisi non è quella di nuove tasse (perchè si rischia di uccidere l'economia, la ripresa, la crescita, creando nuova disoccupazione) ma della riduzione della Spesa "intoccabile" (e qui ci siamo capiti). E nessuno, a livello sindacale, pone la domanda: quanti soldi, di quelli che percepirà lo Stato, saranno previsti per i lavoratori che verranno utilizzati nella sanatoria?

sabato 11 agosto 2012

TUTTI I DEPUTATI ELETTI ALL'ESTERO HANNO PRESENTATO IL 7 AGOSTO ALLA CAMERA IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO (NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE SULLA SPENDING REVIEW) FATTO PROPRIO DAL GOVERNO: SOSTEGNO ALLA LINGUA E CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI UFFICI CONSOLARI E DELLE SEDI DIPLOMATICHE

"La Camera,
premesso che:
la funzione strategica della politica estera e della rete diplomatica e amministrativa in ambito globale per la proiezione internazionale dell'Italia e per la promozione del sistema-paese, soprattutto in una fase di grave e prolungata crisi economica e finanziaria come quella che attraversiamo, è di primaria importanza;
la continua e sproporzionata erosione delle risorse finanziarie assegnate al bilancio del Ministero degli Affari esteri, sommata al ritardo e alla parzialità delle soluzioni che hanno caratterizzato l'intervento di razionalizzazione della spesa all'interno dello stesso MAE, è in netto contrasto con gli obiettivi di difesa e promozione dei nostri fondamentali interessi nel mondo;
l'intreccio tra risorse limitate e ritardo nell'adozione delle riforme necessarie per riorganizzare e qualificare i servizi del MAE, ha penalizzato pesantemente o addirittura interrotto le politiche d'intervento dirette alle nostre comunità all'estero, il cui ruolo strategico nel quadro dell'internazionalizzazione del sistema Italia è universalmente riconosciuto e potrebbe rappresentare, se adeguatamente valorizzato, una delle chiavi di volta per il superamento della crisi che investe il Paese in numerosi ambiti;
occorre una più attenta e incisiva azione del Governo e delle stesse forze parlamentari per non fare regredire ulteriormente l'offerta linguistica e culturale dell'Italia nel mondo, che allo stato attuale è posizionata al minimo storico, con il rischio che si comprometta irrimediabilmente il legame che unisce da decenni l'Italia all'estero con la madrepatria;
tale offerta attualmente si realizza attraverso la rete di scuole italiane e internazionali, i corsi di lingua organizzati dagli enti gestori, i lettorati e gli istituti di cultura, ovvero un insieme di iniziative che accredita la nostra presenza in ambito globale, concorre a veicolare il nostro stile di vita e i nostri prodotti, getta un ponte di dialogo con le nuove generazioni sia di origine che straniere,
impegna il Governo:
ad attivare prontamente iniziative e programmi concreti di sostegno dell'offerta di lingua e cultura italiana, ricorrendo alle risorse individuate da Governo e Parlamento in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 67, ammontanti a due milioni di euro, e provvedendo a maggio 2012, n. reintegrare, con il primo provvedimento utile, le risorse volte a qualificare l'offerta di lingua e cultura italiana all'estero; a introdurre una moratoria quadriennale prima di prevedere ulteriori chiusure di uffici consolari o di sedi diplomatiche, escludendo, in ogni caso, ogni ulteriore razionalizzazione che non sia preceduta da una efficace e selettiva riorganizzazione della spesa del Ministero degli Affari Esteri così come di una ponderata valutazione, da svolgere con il coinvolgimento del Parlamento, delle esigenze di carattere amministrativo dei cittadini italiani emigrati nonché del necessario supporto alla promozione del sistema Italia nello scenario globale".

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Come AGL ringraziamo tutti i nostri deputati. Ciò ci consentirà di iniziare il nostro impegno in Brasile
http://agl-alleanzageneraledellavoro.blogspot.it/2012/08/3-agosto-2012-firmata-la-convenzione.html portando delle buone notizie ai 300.000 elettori italiani in quel Paese e ai 31 milioni di oriundi italo-brasiliani.

lunedì 30 luglio 2012

SANATORIA STRANIERI. FATE ATTENZIONE A....

NON pagate chi vi offre dei modelli da compilare. Di solito essi sono disponibili gratuitamente presso gli uffici abilitati (Poste, Banche, ecc.)

NON fidatevi ciecamente di mediatori sconosciuti, anche se si tratta di vostri connazionali

NON firmate false dichiarazioni. In Italia è un reato perseguibile penalmente.

NON pagate intermediari sospetti e falsi datori di lavoro perchè essi non possono garantirvi con sicurezza che la vostra domanda sarà accettata, visto che per questo sono competenti gli uffici preposti i quali potrebbero bloccarla

NON fidatevi della ricevuta di presentazione che vi esibisce il datore di lavoro. Potrebbe essere falsa. Chiedete aiuto, per verificare, a soggetti qualificati

NON presentatevi direttamente e personalmente , se avete il sospetto che qualcosa non vada nella domanda di regolarizzazione, agli uffici di Polizia (che avrebbero il dovere di espellervi in caso di irregolarità) ma rivolgetevi prima a un Avvocato o a un Sindacato che potrete delegare per effettuare i debiti controlli

NON vi fidate di "messe in scena" ma controllate sempre, annotandovi l'indirizzo, dove venite condotti dagli intermediari per firmare qualsiasi documento

NON cercate di farvi giustizia da soli in caso scopriate di essere stati imbrogliati. Potreste passare dalla parte del torto e, nella peggiore delle ipotesi, incappare in personaggi legati alla criminalità organizzata. Chiedete sempre l'interposizione di un avvocato o di un sindacato, anche per tutelare la vostra incolumità.

NON fidatevi di datori di lavoro che vogliano improvvisamente regolarizzarvi. Può farlo, infatti, solo il datore che finora vi ha utilizzato in nero.

NON pagate di tasca vostra il contributo di 1000 euro e gli arretrati di imposte e contributi. Sono infatti a carico del vostro datore di lavoro

NON fidatevi di chi dice di sapere già dei particolari su norme che ancora devono uscire e che stabiliranno ulteriori particolari della sanatoria. Rivolgetevi piuttosto ai Sindacati.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E TUTELA LE SEDI DEL NOSTRO SINDACATO SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE.